1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone che vivono in condizioni di svantaggio sociale.
2. Al fine di cui al comma 1, sono promossi interventi atti a favorire l'inserimento lavorativo in ambito privato e pubblico dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, ai sensi dell'articolo 2.
1. È definito soggetto in condizioni di svantaggio sociale:
a) il giovane, orfano di entrambi i genitori, al termine del percorso scolastico obbligatorio;
b) il figlio di genitori gravemente disabili, tossicodipendenti, in trattamento terapeutico o detenuti;
c) il giovane coniugato che versa in stato di grave indigenza;
d) qualsiasi persona che ha intenzione di riprendere un'attività lavorativa dopo un periodo di disoccupazione di almeno cinque anni;
e) il giovane che non ha svolto alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita per un periodo di almeno cinque anni al termine del percorso scolastico obbligatorio;
f) il profugo italiano rimpatriato.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini dell'assunzione dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, è stabilita una quota di riserva pari al 2 per cento, con un sistema di calcolo che non preveda il computo delle unità precedentemente assunte.