PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone che vivono in condizioni di svantaggio sociale.
      2. Al fine di cui al comma 1, sono promossi interventi atti a favorire l'inserimento lavorativo in ambito privato e pubblico dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. È definito soggetto in condizioni di svantaggio sociale:

          a) il giovane, orfano di entrambi i genitori, al termine del percorso scolastico obbligatorio;

          b) il figlio di genitori gravemente disabili, tossicodipendenti, in trattamento terapeutico o detenuti;

          c) il giovane coniugato che versa in stato di grave indigenza;

          d) qualsiasi persona che ha intenzione di riprendere un'attività lavorativa dopo un periodo di disoccupazione di almeno cinque anni;

          e) il giovane che non ha svolto alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita per un periodo di almeno cinque anni al termine del percorso scolastico obbligatorio;

          f) il profugo italiano rimpatriato.

 

Pag. 3

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Ai fini dell'assunzione dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, è stabilita una quota di riserva pari al 2 per cento, con un sistema di calcolo che non preveda il computo delle unità precedentemente assunte.